CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dall’organizzatore al viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per se e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

  1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

  1. REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

  1. DEFINIZIONI

Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

  1. a) “viaggiatore”: chiunque intenda concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
  2. b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
  3. c) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
  4. d) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
  5. e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  6. f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  7. g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
  8. h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
  9. i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
  10. l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
  1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

4.1 La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

4.3. I servizi di guida e assistenza in loco saranno prestati in lingua inglese o in lingua locale se non diversamente specificato nel contratto di viaggio

  1. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
    5.1 Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
    5.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
    5.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
    5.4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
    5.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
    5.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portali con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
    5.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
  1. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA

6.1 Prima dell’inizio del viaggio o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e l’intermediario venditore comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

  1. a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la o le destinazioni del viaggio. L’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se incluso l’alloggio, il numero di notti comprese, orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti inclusi; 5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
  2. b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  3. c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
  4. d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
  5. e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
  6. f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
  7. g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
  8. h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
  9. i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; 2. L’organizzatore predispone sul proprio sito internetroyalparadise.it una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: – estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; – estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; – estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; – parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
  10. l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;

6.2. In considerazione del largo anticipo con cui vengono forniti i preventivi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

  1. PAGAMENTI
    • All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
  1. a) la quota d’iscrizione o gestione pratica comprensiva delle eventuali polizze assicurative accese all’atto della conferma;
  2. b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale acconto potrà essere formato dal prezzo della biglietteria aerea, qualora ne fosse richiesta l’emissione immediata, o di un minimo pari al 30% del prezzo complessivo del pacchetto turistico.
  3. c) Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio \ pacchetto turistico
  4. d) Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, e comunque entro 20 giorni data partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;

Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 del C.C. non si producono.

7.2 La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto

  1. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO

8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, in programma ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi programmi successivamente intervenuti, o nel sito web in cui viene presentato. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione e firma del programma confermato. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato se non comunicato almeno 20 giorni prima della partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare, se eccede si applica il successivo punto 9.2. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

  1. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

9.1 Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica, anche tramite il venditore;

9.2 Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso;

  1. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
  2. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6;
  3. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;

9.3 Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo;

9.4 In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo, tranne nei casi di seguito indicati:

  1. a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
  2. b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
  3. c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o

9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

  1. RECESSO DEL VIAGGIATORE

10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

10.2 Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

– aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
– non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
– accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
– richiedere la restituzione delle somme già corrisposte.
Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.

10.3 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture – che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

* Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa speciale o IT e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville o villaggi in formula alberghiera non rimborsabile

* Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto, le cui restrizioni dovranno essere previamente comunicate:

Per quanto riguarda la cancellazione dei servizi a terra, fanno fede le seguenti condizioni di cancellazione:
– 20% di penale sulla quota di partecipazione sino a 60 gg di calendario prima della partenza;
– 40% di penale sulla quota di partecipazione dai 59 ai 26 gg di calendario prima della partenza;
– 60% di penale sulla quota di partecipazione da 25 a 15 gg di calendario prima della partenza;
– 80% di penale sulla quota di partecipazione da 14 a 4 gg di calendario prima della partenza;
– 100% di penale della quota di partecipazione dopo tali termini.

NOTA BENE: a causa della particolarità di alcuni servizi, della stagionalità o di speciali promozioni applicate, potrebbero subentrare penali di annullamento diverse da quelle sopra menzionate; in questi casi valgono sempre le penali comunicate all’ atto della conferma. I pass aerei, i biglietti dei treni o per altri servizi, e gli abbonamenti ai mezzi pubblici non sono mai rimborsabili. Le spese di cancellazione della biglietteria aerea fanno fede alla regola della tariffa applicata se più restrittive del presente regolamento e verranno comunicate al momento della richiesta di cancellazione

Si precisa che:
– Il riferimento è sempre ai giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi);
– Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
– Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
– In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali del venditore (così come definiti dall’art.45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

10.5 Rimangono sempre a carico del Viaggiatore la quota di apertura pratica ed il premio delle coperture assicurative (qualora acquistate) Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che interrompa volontariamente il viaggio o il soggiorno. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

  1. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5.

  1. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

12.1 Il viaggiatore non può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a terzi tranne nei casi in cui:

  1. a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dall’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.

12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

12.3. In applicazione dell’art.944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aere, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data oltre al pagamento della penale di riemissione e/o cancellazione del biglietto precedentemente acquistato).

  1. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 15 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

13.1  Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.

13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ .

13.3  I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

13.4  I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

13.5  I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza e dovranno accertarsi definitivamente presso gli uffici competenti di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti, nonché della veridicità e della validità, in caso di pacchetti acquistati con largo anticipo rispetto alla data di partenza, delle informazioni fornite dall’organizzatore/venditore.

13.6  Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it . Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei dettagli della proposta – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.

13.7  Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

13.8  I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

13.9  Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

13.10  Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h).

  1. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in materiale informativo cartaceo o online soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

  1. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

15.1  Ai sensi dell’art 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

15.2  Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

15.3  Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

15.4  Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

15.5  Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

  1. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

  1. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE

I risarcimenti di cui agli art. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  1. a) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di
  2. b) Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel
  1. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

  1. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art.1905 C.C. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

  1. GARANZIE AL VIAGGIATORE – (art. 47 Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.

  1. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n.524/2013.

  1. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono proposte e pubblicate le esperienze, le quali riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art.5).

  1. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

  1. ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Etnia, nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Etnia, né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

  1. MINIMO PARTECIPANTI

Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta l’adeguamento della quota di partecipazione.

  1. INFORMATIVA PRIVACY

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.

  1. INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97

Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 euro) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile – Anticipi di pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l’anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) – ritardi nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5000 euro) – Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro) – Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile – Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento – Reclami relativi al bagaglio: In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero – Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente – Termini per l’azione di risarcimento: le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare. 

SCHEDA TECNICA:
Organizzazione tecnica: ROYAL PARADISE by ADELANTE SRL
Licenza Regione LOMBARDIA n. 77677 del 27/03/2008
Polizza assicurativa RC: n. 111122808 norma dell’art 47 D.lgs 62/2018 stipulata con Allianz Assicurazioni.
Polizza fondo di garanzia: IMA SOLV/243 stipulata con IMA Italia Assistance responsabile della protezione in caso d’insolvenza. I viaggiatori possono contattare IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. +39 02 24128449, o se del caso, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale del Turismo, Autorità competente Italiana ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice Turismo, con sede in via del Collegio Romano, n. 27 – 00166 – Roma – tel. 06/67232131, e-mail dg-t@beniculturali.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza dell’Organizzatore o del Venditore.
Cambio applicato: si farà riferimento al cambio riportato su ogni preventivo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. Ai sensi dell’art. 47 1° comma lett. g. Codice del Consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso.
Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur. si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica. Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio